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Decreto lavoro: c’è del metodo nella pazzia – di Gianni Giovannelli

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Though this be Madness, yet there is Method (Hamlet, Atto secondo, scena seconda)

In data 9 agosto è stata approvata la legge di conversione n. 76, con modifiche, del decreto 76/2013. E’ il primo testo del nuovo governo Letta, in perfetta e coerente armonia con il complesso dei precedenti interventi. Ancora una volta si provvede a fornire una sorta di ampio condono alle violazioni precedenti, ad inserire norme specifiche per cancellare gli effetti delle (ormai poche) sentenze positive emesse dai tribunali in favore dei lavoratori, a varare norme sempre più incomprensibili ed astruse sugli istituti più svariati, ed ovviamente a moltiplicare, legittimandole, le occasioni di utilizzo di prestazioni sempre meno pagate e sempre più precarizzate.

Ad esempio l’articolo 7 bis (secondo titolo) della legge libera da gran parte delle sanzioni i piccoli rapaci imprenditori che negli anni scorsi avevano attinto a piene mani a manodopera sottopagata mediante lo strumento della cosiddetta associazione in partecipazione (in buona sostanza si caricavano i rischi d’impresa sulla parte operaia dequalificata, pagandoli solo in caso di guadagno effettivo). Dopo le sentenze che avevano dichiarato illegittimo questo sistema il governo ha introdotto un meccanismo di conciliazione sindacale rinunziando ad esigere la contribuzione previdenziale e ad incassare le sanzioni. Del resto questo spirito informatore delle leggi ha condotto alla proposta di esentare perfino le società del gioco d’azzardo dalle conseguenze dell’evasione fiscale (con uno sconto di oltre il 75% e per un importo esentato pari a circa il triplo di quanto stanziato come ammortizzatore per la cassa integrazione in deroga).

L’articolo 7 della legge procede invece nel tragitto di liberalizzazione dell’ingaggio a termine. Già il governo Monti aveva provveduto a varare il contratto a termine definito a-causale (ovvero senza una ragione o una motivazione, in barba alla direttiva comunitaria) in caso di prima assunzione; ora viene consentito di prorogarlo nell’ambito di un anno, si riducono gli intervalli temporali fra le chiamate e soprattutto si estendono le ipotesi di utilizzo a scadenza a tutti i casi in cui vi sia un accordo con le organizzazioni sindacali (non necessariamente tutte, anche solo alcune) più rappresentative. E considerata la disponibilità dei funzionari sindacali territoriali a firmare qualunque cosa è facile intuire le conseguenze pratiche di una simile disposizione.

Interessante anche la parte che riguarda l’uso e l’abuso dell’apprendistato, in parte assai oscura nella formulazione e comunque costruita per consentire l’inserimento di lavorazioni di nessun contenuto professionale nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione al lavoro (del resto anche nei Gulag della Mordovia lo stato, dai tempi di Pietro il Grande e fino a Putin, attribuisce alla prestazione manuale ripetitiva una funzione istruttiva e di ammaestramento al consenso). Ed infine la disposizione relativa ai rapporti intermittenti è un vero capolavoro di ipocrisia tecnico-giuridica. Come noto il lavoro intermittente costituisce una eccezione alla regola, nei casi in cui vi sia una reale impossibilità di programmare qualsiasi necessità di personale (spalare la neve a fronte di nevicate impreviste; maschere per concerti in occasione di spettacoli straordinari; oscillazioni produttive variabili e altalenanti); in pratica il lavoratore rimane (e deve rimanere) a disposizione mentre l’impresa lo chiama se e quando vuole, pagando solo il tempo realmente utilizzato (come un tassista, per intenderci). Questa forma residuale si va estendendo nella pratica quotidiana al punto che le maschere del Teatro alla Scala sono assunte esclusivamente con il contratto intermittente (e in caso di malattia rimangono di fatto senza tutela); ma rimaneva il problema della legittimità di utilizzo del lavoro intermittente laddove l’occasione di lavoro risultasse in realtà continuativa. La legge Letta del 2013, con l’aria di chi vuol contenere il fenomeno, in realtà lo istituzionalizza e lo legittima in via ampia e definitiva. Infatti inserisce un limite apocalittico (400 giornate di lavoro effettivo nel triennio) all’uso del lavoro interinale; 400 giornate equivalgono a 3200 ore, pari a 1133 ore annue, che è un lavoro part time continuativo al 75% se si considerano ferie e festività. Viene dunque affermato il principio che nei limiti di 400 giornate nel triennio (ovvero tutti i lavori a tempo parziale con 30 ore medie settimanali) l’utilizzo in concreto possa avvenire nella forma del lavoro intermittente, allargando la fascia precaria all’intero bacino giovanile. Questa è la filosofia d’impiego che accomuna il succedersi dei governi di centro destra, tecnici, di centro sinistra o di larghe intese. E’ la filosofia dell’imposizione della condizione precaria generalizzata.

Le norme dell’ultimo triennio si caratterizzano poi per una apparente sciatteria, per un lessico quasi incomprensibile che le rende di non facile interpretazione e di quasi impossibile lettura per un profano (e spesso anche per gli addetti ai lavori). Diciamo che la sciatteria è solo apparente. E riteniamo che anche lo scenario irragionevole, nella misura in cui rende inapplicabili le norme, contribuisce all’aggressione volta a cancellare un sistema di diritti su cui i ceti deboli erano abituati a contare (sia nella parte di tutela della stabilità occupazionale sia nella parte welfare di ammortizzatore sociale). Dentro la crisi la tutela è diventata complicata e sottoposta ad imprevedibili deviazioni, resa debole mediante procedure assurde ed interpretazioni giurisprudenziali palesemente ingiuste.

Dopo il varo della legge Fornero (la legge 92/2012), ovvero da circa un anno, le interpretazioni del rito si sono diversificate e moltiplicate, togliendo ogni certezza. Quel che vale a Firenze non viene preso in considerazione a Milano; il rischio di arenarsi sul terreno preliminare della procedura è reale, una gran parte delle decisioni dei Giudici di merito in tema di licenziamento si limita a definire inammissibile la domanda per come formulata. Le reintegrazioni nel posto di lavoro sono ormai una vera e propria eccezione, ed il rischio di pesanti condanne alle spese di giudizio costringono la gran parte dei licenziati a transazioni deludenti.

Il Tribunale di Torino si va poi caratterizzando per un particolare accanimento in danno dei soci di cooperativa raggiunti dal licenziamento. Nel groviglio di norme che (non) regolano la posizione del socio lavoratore le cause vengono rinviate al Tribunale delle Imprese, la sezione speciale che regola i conflitti di concorrenza industriale, imponendo agli operai della logistica e agli operatori sanitari di sostenere costi impossibili per le loro tasche. La giustizia viene così negata, di fatto, sia ai lavoratori normali che a quelli di cooperativa, contribuendo ad aumentare il bacino di chi vive in condizioni di precarietà. L’accesso alla difesa (già logorato dal continuo aumento dei balzelli, si pensi che il solo bollo per il ricorso in cassazione a carico del lavoratore è ora di mille euro, con raddoppio dell’importo in caso di rigetto, oltre alle spese processuali) viene volutamente incanalato in un labirinto processuale che impedisce qualsiasi previsione circa la possibilità di arrivare ad una pronunzia sulla sostanza.

Queste difficoltà inserite ad arte non possono essere con troppa semplificazione ricondotte all’incapacità tecnica del legislatore; sono una scelta precisa per imporre il linguaggio curiale dei sacerdoti ed imporre la messa a valore dell’intera esistenza allo sciame del precariato, nel suo complesso. Sembrano norme pazze; ma, direbbe Polonio, c’è del metodo in questa pazzia.

Bisogna dunque, con pazienza, ricostruire la continuità, a partire dal 1983, della filosofia del diritto sottesa a questa lucida e deliberata vanificazione delle colonne portanti della scienza giuslavoristica tradizionale, sottoposta oggi a profonda ed irreversibile modificazione. La Carta costituzionale del 1948 si presta, per ragioni genetiche, a questo disegno del capitale finanzia rizzato (pur se estraneo alla redazione di quel testo). Le norme che la caratterizzano risentono della pattuglia di giuristi cattolici (lo stesso Fanfani ne era autorevole rappresentante), di formazione corporativa più che liberale; ed il corporativismo dell’enciclica leonina aveva poi avuto strani innesti di socialdemocrazia, di socialismo e di liberalismo einaudiano, conservando tuttavia il primato sull’impianto complessivo (vedasi il testo della Rerum Novarum, capo 26, lettera a, per il bene comune; oppure il capo 36, collaborazione di tutti). Non va dimenticato che docente presso l’Università Cattolica di Milano era (prima e dopo il fascismo) Lodovico Barassi, cui si deve la fondazione stessa del diritto del lavoro in Italia (dieci anni dopo l’enciclica, nel 1901, quando era ancora giovanissimo). La costituzione prevalentemente ispirata, quanto alla materia del lavoro, ai principi corporativi non poteva che essere elastica, quasi ambigua, comunque vaga e poco vincolante. Non a caso gli articoli 39 e 40 della Costituzione (che regolano nientemeno che lo sciopero e la vita sindacale) sono privi di legge attuativa, a distanza di 65 anni dall’approvazione; sia la parte liberale che quella socialista preferirono affidare non al diritto ma al rapporto di forza la posizione dell’assicella degli equilibri, senza mai trovare intesa piena sulle regole. In questo lago ambiguo della concezione cattolica e corporativa si sono inseriti i nuovi barbari del capitalismo finanzia rizzato, piegando l’assenza costituzionale di regole alle proprie esigenze mediante un eccesso di leggi, un eccesso tale da determinare la totale delegificazione del mercato del lavoro, dunque la totale prevalenza della condizione precaria, la liberalizzazione dello sfruttamento intensivo mediante la messa a valore dell’esistenza. Questa la nuova filosofia giuslavoristica che si afferma nei due rami del parlamento, dentro le commissioni che hanno reso l’aula un mero consesso di approvazione, mediante un esecutivo variabile ma comunque ligio agli ordini provenienti dalla Banca Europea.

L’esame delle proposte costituenti non può che partire da questa consapevolezza tecnica del carattere acquisito dal meccanismo, certo non correggibile mediante emendamenti o proposte di legge che non saranno mai neppure discusse. Il diritto del lavoro va riletto dentro questo processo di caduta verticale dei fondamenti tradizionali giuslavoristici, non esiste la possibilità, nei prossimi anni, di un diritto del lavoro autonomo e, proprio perché ormai a valore è posta l’esistenza, proprio per quello che si è detto sul precario/impresa, il programma minimo su cui costruire l’opposizione non può che rispondere a criteri, anche di codificazione, che anticipino la ricomposizione in chiave antagonista del complesso precario. In sintesi, questo è il diritto del comune.


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